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FireStewie CIAK's video: YTP ITA- Kung fu Panza: La storia di un panzone omosessuale parte 1

@YTP ITA- Kung fu Panza: La storia di un panzone omosessuale!(parte 1)
PARTE 2: https://youtu.be/806DRX9JZng VIDEO NON A SCOPO DI LUCRO!All rights reserved: DreamWorks Animation © Il seguente video è tutelato dal Fair Use e della legge italiana sulla tutela legale della parodia e della satira (citata alla fine della seguente descrizione) Pagina facebook con la parte 2 della ytp "in versione originale":https://www.facebook.com/FireStewie/ "Kung fu Panza 2" è in fase di elaborazione! Condividete e mi piaciate altrimenti il maestro Shifu si arrabbia! ;) Po,un panda panzone che ogni tanto sogna strane perversioni omosessuali sarĂ  presto allievo del maestro Shish Hartman,un piccolo animale dalla grande forza e autoritĂ  al punto di uccidere istantaneamente chi non gli va a genio.Il panda verrĂ  presto denominato "Palla di lardo" a causa del suo aspetto e le sue prestazioni fisiche. RiuscirĂ  il nostro protagonista a sopravvivere alle pressioni date dal maestro?o verrĂ  fottuto di brutto dalla sua brutalitĂ ? Ovviamente tutto quello che state vedendo è puramente ironico,anche se lo sconsiglierei alla vista di alcuni bimbi. P.S Ogni riferimento a Full Metal Jacket è puramente casuale! La scena al minuto 3:15 è una citazione a uno dei video di Mastercast,mentre a 3:34 è una citazione ad un video di IdiotCamel (sono entrambi grandi poopers che stimo quindi iscrivetevi ai loro canali perchè meritano) TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciĂ² che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore giĂ  esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera giĂ  esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore giĂ  esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore giĂ  esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarĂ  imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata." Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale"

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FireStewie CIAK
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This video was published on 2016-04-04 17:58:40 GMT by @FireStewie-CIAK on Youtube. FireStewie CIAK has total 27.4K subscribers on Youtube and has a total of 53 video.This video has received 23.5K Likes which are higher than the average likes that FireStewie CIAK gets . @FireStewie-CIAK receives an average views of 112.5K per video on Youtube.This video has received 1.1K comments which are higher than the average comments that FireStewie CIAK gets . Overall the views for this video was lower than the average for the profile.

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